Ecobonus 50%
E’ possibile beneficiare della detrazione fiscale dell’Ecobonus solo se la sostituzione o la modifica (ma non la nuova installazione) degli infissi apporterà un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’immobile in termini di efficienza termica. Rientrano nella lista degli elementi la cui sostituzione dà diritto all’erogazione del Bonus, finestre, porte finestre e porte di ingresso.
Inoltre, per poter beneficiare della detrazione del 50% prevista dall’Ecobonus occorre che, le parti sostituite delimitino un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati e che garantiscano un valore di conduttività termica minore o uguale al limite stabilito per le fasce climatiche delle differenti zone.
La sostituzione consente di avere accesso all’ecobonus beneficiando di una detrazione fiscale del 50%. Il limite di spesa per l’intervento di sostituzione delle finestre di casa è fissato a 60.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
Possono beneficiare della detrazione fiscale al 50% tutti i contribuenti che:
• Sostengono le spese di riqualificazione energetica;
• Possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.
Per Quali Edifici Si Può Beneficiare?
Gli edifici che, alla data d’inizio dei lavori, siano:
• esistenti, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
• dotati di impianto di climatizzazione invernale.
Requisiti Richiesti
• L’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione).
• Il serramento interessato dall’intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati.
• I valori di trasmittanza termica iniziali (Uw) devono essere superiori ai valori limite riportati in tabella 1 dell’Allegato E del D.M. 6.08.2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020;
• I valori di trasmittanza termica finali (Uw), devono essere inferiori o uguali ai valori limite riportati nella Tabella 1 dell’Allegato E al D.M. 6.08.2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.
• Devono essere, inoltre, rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).
Spese Ammissibili
per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, all’art. 5 del D.M. 6 agosto 2020:
• sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre comprensive di infissi;
• fornitura e posa in opera di una nuova finestra o di una porta d’ingresso comprensivi di infissi in sostituzione dell’esistente;
• fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili e relativi elementi accessori, sostituiti simultaneamente agli infissi oggetto di intervento;
• prestazioni professionali (ad esempio: produzione della documentazione tecnica necessaria, compreso l’Attestato di Prestazione Energetica – A.P.E.; direzione dei lavori).